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Responsabilità penale del Datore di Lavoro e del Consulente

Posted luglio 11th, 2011 in Sicurezza by Commerciale

Responsabilità legali da parte del datore di lavoro e del consulente in materia di rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La responsabilità penale grava su chi, all’interno dell’azienda, ha potere direttivo, quindi su Datore di lavoro/Dirigente/Preposto (secondo quanto previsto dagli art. 2104-2105-2106 del codice civile). In questo senso, per potere direttivo si intende la possibilità del datore di lavoro/dirigente/preposto di esercitare il potere di esporre il lavoratore a un particolare rischio. A questo potere corrisponde il dovere di proteggere il lavoratore.

Va sottolineato in tema di responsabilità penale, che secondo quanto previsto dall’art. 40 dell’81/2008, II comma, il datore di lavoro risponde al magistrato non per comportamenti attivi (cioè per avere provocato egli stesso un evento dannoso al lavoratore)  ma per un comportamento passivo, cioè per non aver impedito il verificarsi di un evento dannoso a carico del lavorate (che invece aveva l’obbligo di prevenire).

L’art 18-3 bis del Testo unico: il datore di lavoro ed i dirigenti hanno comunque sempre l’obbligo di vigilare affinché tutti adempiano quanto previsto per la sicurezza. Il datore di lavoro quindi, anche se e quando delega, deve vigilare su tutto e tutti.

L’art 30: Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.

Qualora il datore di lavoro adotti e renda attuato un modello di gestione della sicurezza, si intende assolto l’obbligo di vigilanza.

Nell’ambito della responsabilità penale, va sottolineato poi del ruolo del consulente esterno (sia esso rspp, medico competente o altro).

Il datore di lavoro rimane il responsabile dell’intero processo (è responsabile quindi delle deleghe, delle procedure attivate e da attivare, dei controlli da predisporre…): egli ha, infatti, la responsabilità di organizzare un modello di gestione della sicurezza, il D. Lgs.81/08 cita l’adozione della norma 18001:2007.

La società di consulenza, ha invece quanto viene definito “responsabilità professionale”: questa responsabilità è limitata alla erroneità del singolo atto fatto dal professionista esterno e non all’intero processo.

È necessario evidenziare alcune differenze fra le responsabilità del consulente e del datore di lavoro nella stesura del dvr e nella valutazione dei rischi:

Consulente esterno: se alcune procedure di valutazione dei rischi o di  prevenzione sono errate, ne ha responsabilità la società di consulenza (responsabilità professionale).

Soffermandoci sulla questione della firma del documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro invece è chiamato a essere garante della completezza del documento di valutazione dei rischi, mentre la società di consulenza è chiamata a svolgere opportunamente il proprio compito.

In conclusione adottare un Sistema di Gestione e Controllo dei rischi amministrativi ai sensi del D. Lgs. 231/01 comprensivo di Codice Etico e dei protocolli di gestione del risk management, diventa attuale ed esimente, nonché traccia una mappatura delle aree a rischio di commissione reati  e ne valuta il livello di rischio, diventando un vero e proprio modello di gestione e controllo.

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