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L’AMBIENTE E IL TERRITORIO Le preoccupanti condizioni di salute del nostro pianeta hanno indotto le autorità nazionali ed internazionali ad impegnarsi al fine di attuare politiche comunitarie il linea con i principi dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, un ruolo decisivo devono ricoprire le strutture private tenuto conto degli impatti ambientali che le loro attività generano nell’ambiente circostante. Le aziende private, infatti, interagendo con il territorio dove svolgono la propria attività condizionano la vita e le abitudini degli abitanti, hanno pertanto l’obbligo di conformarsi alle normative cogenti in materia ambientale, dimostrando di fare tutto il possibile per ridurre i loro impatti. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE La comune sensibilità per la difesa dell’ambiente e del territorio ha comportato la necessità, per le strutture di dotarsi di mezzi e strumenti che permettano di gestire le problematiche ambientali in maniera tanto efficace quanto efficiente. I suddetti strumenti trovano concretezza nelle norme volontarie internazionale, la UNI EN ISO 14001:2004 e il Regolamento CEE 761/2001 EMAS II, dalla cui adozione sarà possibile dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in modo coerente con le necessità del contesto socio-economico. Strumenti che permettono di trasformare la variabile ambiente in una grande opportunità, garantendo ritorni economici e di immagine. ISO 14001 ed EMAS Le due norme hanno come obiettivo quello di promuovere l’implementazione di SGA che portano ad una migliore gestione delle risorse ad una maggiore competitività e ad un accrescimento della fiducia di tutti gli interlocutori nei confronti della struttura. L’adesione a questi schemi prevede che l’organizzazione stabilisca il proprio livello di efficienza ambientale e si prefigga come obiettivo quello di migliorarlo, in modo credibile e diffonderlo ai suoi stakeholders (parti interessate), sensibilizzandoli. Tra i due schemi le differenze non sono molte, tanto che l’EMAS recepisce la ISO 14001 in pieno, resta, però, da sottolineare che il Reg. CEE nasce da un’esigenza più pubblica, infatti prevede l’obbligo di redigere una Dichiarazione Ambientale a testimonianza del proprio impegno per l’ambiente. "Gestione Rifiuti " D. Lgs. 152/06 - Parte IV La gestione dei rifiuti è definita dal D. Lgs. 152/06 come un’attività di pubblico interesse, che deve essere svolta nel massimo rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente, con particolare attenzione alla specificità dei rifiuti pericolosi. Obiettivo prioritario della legge è la prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, di prodotti a basso rischio inquinante e di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. A ciò si aggiunge l’impegno ad adottare misure volte al recupero dei rifiuti tramite il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo per ottenere materie prime secondarie o nuove fonti di energia. Secondo il D. Lgs. 152/06 per una corretta attività di gestione dei rifiuti l’azienda deve provvedere a: Ø Compilare il Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR) con le modalità previste dal D.M. n° 145 del 01.04. 1998, ogni qual volta vengono trasportati con mezzi aziendali i rifiuti destinati al deposito aziendale o alla discarica; Ø Registrare le operazione di carico associate ai rifiuti generati sull’apposito Registro di Carico e scarico, con le modalità previste dal D.M n°148 del 01.04.1998, in caso di rifiuti destinati al deposito temporaneo; Ø Predisporre presso la sede operativa un area destinata al Deposito temporaneo, raccogliendo i rifiuti speciali in appositi contenitori identificati con il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) di riferimento; Ø Verificare periodicamente lo stato di riempimento dei contenitori predisposti assicurandosi che i quantitativi prodotti non siano mai superiori ai criteri volumetrici e temporali del deposito temporaneo; Ø Se si decide di avvalersi di un fornitore per lo smaltimento dei rifiuti, assicurarsi che quest’ultimo sia qualificato per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e provvisto di autorizzazione allo smaltimento degli stessi; Ø Iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in caso di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. SANZIONI La gestione dei Rifiuti in maniera non conforme al D. Lgs. 152/06 è punita con sanzioni penali e/o amministrative pecuniarie. Per chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione o provochi inquinamento, sono previsti infatti, a seconda della pericolosità dei rifiuti: ü ammende da 2.600 a 52.000 euro ü fino a sei anni di reclusione. |
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Per informazioni: commerciale@gruppo-quasar.it |
GRUPPO QUASAR S.r.l. , comunicazione all'esterno
degli impatti ambientali significativi :
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