NEWS LETTERS

In questa pagina è possibile selezionare e rivedere alcune News Letters pubblicate dalla GRUPPO QUASAR S.r.l.

D. Lgs. 231/01:"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

Qualità degli Impianti Sportivi. QIS HEPA 10001

Responsabilità del Datore di Lavoro e stress da lavoro correlato.

Rischi Psico-Sociali.

 
 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l.

Tel. 06-51962114

e-mail: commerciale@gruppo-quasar.it

 

D. Lgs. 231/01:“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. 231/2001 recepisce una serie di provvedimenti comunitari che esentano gli enti dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi dai propri amministratori o dipendenti a vantaggio degli Enti stessi, qualora dimostrino di aver adottato un Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi conforme al Decreto stesso.

I soggetti destinatari della legge sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

I reati per i quali si deve applicare tale legge sono principalmente reati di tipo amministrativo come frode, concussione, corruzione, truffa ai danni dello Stato o dei cittadini, ma sono previste applicazioni anche per i casi di terrorismo o sfruttamento di minori, e per i nuovi reati societari (L.366/2002) quali false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, impedito controllo, illecita influenza sull’assemblea, aggiottaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori.

 

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Per non incorrere in tali pene gli Enti devono dimostrare di avere un Sistema di Gestione dei Rischi Amministrativi basato su:

Ø                 la costituzione di un organismo di vigilanza

Ø                 l’aggiornamento dei modelli di gestione

Ø                 l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati

Ø                 la definizione di protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni dall’ente in ordine ai reati da prevenire

Ø                 la gestione delle risorse finanziarie realizzata in modo da impedire la commissione dei reati

Ø                 la previsione di obblighi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza ed l’introduzione di un sistema disciplinare sanzionatorio.

 

Il servizio di Consulenza offerto da Gruppo QU.A.S.A.R. S.r.l. permette l’adeguamento alla normativa attraverso:

Ø                 La redazione di un Manuale di Sistema di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 comprensivo di Codice Etico e dei protocolli di gestione del risk management

Ø                 La nomina dell’Organismo di Vigilanza interno all’azienda

Ø                 Assunzione di incarico in qualità di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza.

Ø                 Il supporto tecnico all’organismo di vigilanza nominato dall’azienda

Ø                 La realizzazione di corsi di formazione per il personale

Ø                 Il controllo dei flussi finanziari aziendali

Ø                 Il controllo della documentazione aziendale e dei sistemi informativi

Ø                 Il controllo dei collaboratori esterni

Ø                 Il controllo gerarchico attraverso il sistema di deleghe

Ø                 La definizione di un sistema sanzionatorio interno

Ø                 Il Mantenimento di un sistema aziendale conforme nel tempo al D. Lgs. 231/2001                                         

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Qualità degli Impianti Sportivi. QIS HEPA 10001

La pratica sportiva è in continua evoluzione e richiede un conseguente sviluppo degli spazi in chiave di adeguatezza e sicurezza ambientale e sanitaria. Le strutture devono essere luoghi dove esercitare realmente un’attività sana e utile alla salute, mentre il panorama impiantistico attuale è in alcuni casi obsoleto o addirittura inidoneo. Inoltre il moltiplicarsi delle attività fisiche esercitabili in strutture sempre più numerose, richiede che le organizzazioni di gestione degli impianti siano preparate dal punto di vista tecnico, consapevoli del compito di ausilio alla salute degli utenti e che pongano attenzione alla correttezza dei rapporti con l’Utenza nell’erogazione dei servizi offerti.

La certificazione di qualità deve essere percepita dagli utenti, dai gestori, dagli enti locali e da tutto il mondo dello sport, come un valore aggiunto, creando un circuito di strutture di alto livello capaci di trainare tutte le altre verso elevati standard qualitativi e di servizio. Inoltre la certificazione di qualità QIS diventa un master per l’imprenditore nella gestione della struttura e del personale con indubbi vantaggi di professionalità e qualità dell’impresa a favore degli utenti.

I vantaggi di certificarsi QIS HEPA 10001

L’ottenimento della certificazione a norma QIS porta al gestore dell’impianto sportivo una serie di vantaggi:

ü      Inserire il proprio impianto all’interno di un circuito di qualità specifico dello sport, garantito dalla notorietà e valenza di marchi di riferimento per lo sport quali CONI e FMSI, inoltre godere di efficaci sistemi di comunicazione che il QIS attiva nel rendere note al pubblico le aziende certificate;

ü      dare un'immagine di qualità e di sicurezza, sia strutturale, sia organizzativa e sia medico sportiva, al proprio impianto grazie all’effettivo impegno profuso;

ü      aumentare il valore dell'impianto e dell'azienda in esso operante;

ü      iniziare da subito ad orientarsi verso i principi del Libro Bianco dello Sport della Commissione delle Comunità Europee che ispirerà sempre più la legislazione riguardante l'impiantistica, le collegate organizzazioni ed i servizi erogati;

ü      pensare ed essere supportati a livello informativo, all'allargamento delle vedute strategiche della propria organizzazione migliorando le performances su un mercato sempre più ingiustamente indifferenziato; 

ü      assicurare all’utenza un elevato livello di struttura, di controllo sanitario e di servizio erogabile che aumenta il livello di fedeltà dell'Utenza stessa in un mercato estremamente mobile;

ü      inserire la propria organizzazione in un circuito nel quale gli attori sono i protagonisti del mondo sportivo e che collaborano con le altre Istituzioni per delineare le politiche di miglioramento e di diffusione dell'attività sportiva.

Ulteriore vantaggio e quello di disporre di una Carta dei Servizi.

La carta dei servizi

L'impianto certificato mette a disposizione dell’Utenza, anche potenziale, la propria Carta dei Servizi, la cui veridicità è verificata dall’Ente di certificazione. Il documento, composto di molteplici punti, riporta in modo predefinito e quindi confrontabile dall’Utente, tutte le caratteristiche strutturali ed organizzative degli impianti, oltre ai servizi erogabili o disponibili.


 

La Carta dei Servizi infatti deve comprendere: 

ü      dati generali della struttura (ragione sociale, indirizzo legale, sede operativa, localizzazione, riferimenti e recapiti, Ente di certificazione di riferimento, orari generali etc.)  

ü      informazioni specifiche sulle caratteristiche strutturali ed organizzative dell’impianto (piantina esplicativa, elenco delle attività sportive sostenibili, elenco di eventuali attività complementari alla pratica sportiva, servizi di supporto, macchinari ed attrezzature utilizzate, orari specifici, controllo medico sportivo relativamente ai rischi ambientali, ergonomici, igienici e informativi, sorveglianza sanitaria, accesso ai diversamente abili, etc.) 

ü      informazioni sui vincoli ed i requisiti per la fruizione dei servizi dell’impianto (contrattualistica, tipologie di contratti, polizze assicurative per l’utenza, etc.)

ü      gli impegni e le politiche della Direzione della struttura (qualità del servizio offerto, aspetti relativi alla sicurezza e all’ambiente, aspetti relativi al benessere e alla salute, lotta al doping, controllo dei farmaci e degli integratori, corretta informazione medica e paramedica, garanzia di rispetto della privacy, trasparenza degli aspetti contrattuali con l’Utenza, mantenimento e miglioramento del servizio offerto nel tempo, non tolleranza di atteggiamenti non conformi alla legge e al sano svolgimento della pratica sportiva, etc.)

ü      possono essere inoltre dichiarati in essa quei requisiti aggiuntivi di possibile interesse per l'Utenza e facilmente verificabili, che l'impianto intende rendere noti in quanto qualificanti. 

Attraverso la Carta dei Servizi chiunque può valutare e confrontare cosa offrono gli impianti e scegliere con consapevolezza, essendo sempre al corrente del livello qualitativo di quanto offerto dall’impianto.

Chi può certificarsi

Tutti gli impianti sportivi (in questo si intendono compresi sia la struttura, sia le dotazioni, sia l'organizzazione e sia i servizi) possono richiedere la certificazione QIS, facendo riferimento obbligatoriamente alla norma generale, la QIS HEPA 10001,
I requisiti per l’ottenimento della certificazione a norma QIS riguardano, per offrire un' idea di massima:

ü      Adeguatezza dell’impianto a quanto richiesto e dichiarato;

ü      Adeguatezza delle attrezzature per quanto richiesto e l’uso dichiarato;

ü      Adeguatezza dell’organizzazione e dei servizi erogati a quanto richiesto;

ü      Adeguatezza delle procedure operative e di controllo a quanto richiesto;

ü      Rispetto dei principi di buona igiene;

ü      Controllo medico sanitario adeguato relativo ai fattori igienico-sanitari, ambientali, ergonomici;

ü      Adeguata sorveglianza medica ed informazioni mediche;

ü      Adeguata sicurezza per l’Utenza;

ü      Adeguata trasparenza contrattuale per l'Utenza;

ü      Adeguatezza di supporti professionali per l’Utenza;

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Responsabilità del Datore di Lavoro e stress da lavoro correlato.

Rischi Psico-Sociali.

 

Il D. Lgs. 81/2008 include tra “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” l’obbligo della valutazione di tutti i rischi, fra i quali quelli connessi allo stress correlato al lavoro, nonché quelli derivanti da differenze di genere, età o diversa provenienze dei lavoratori.

 

Lo stress è una condizione che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative e può essere causato da aspetti del lavoro, come l’organizzazione, le procedure e la gestione del lavoro stesso. Lo stress lavoro-correlato può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malessere fisico, psicologico o sociale. Lo stress lavoro-correlato inoltre può associarsi fra i lavoratori a condizioni organizzative stressogene ampiamente note come il mobbing e il burnout.

 

Il mobbing è, nell'accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, ecc.

 

La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto ed interessa educatori, medici di base, insegnanti, poliziotti, poliziotti penitenziari, vigili del fuoco, carabinieri, infermieri, operatori assistenziali, assistenti sociali, fisioterapisti, anestesisti, responsabili e addetti a servizi di prevenzione e protezione aziendali, ecc. Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata.

 

La prevenzione, l’eliminazione o riduzione dei problemi derivanti dallo stress da lavoro non può che partire da una puntuale valutazione del rischio di stress lavoro-correlato all’interno della realtà organizzativa.

 

La valutazione del rischio stress correlato al lavoro deve, quindi, essere affrontata nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l., con la sua consulente psicologa, esperta in valutazione del rischio psicosociale, stress occupazionale e strumenti di indagine, e che collabora con il Laboratorio di Psicologia  e Sociologia del Lavoro, Dip. di Medicina del Lavoro dell’ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, da un’attenta analisi del nuovo scenario della valutazione dei rischi, evidenzia come assolutamente indispensabile, secondo quanto definito dal D.Lgs 81/08,  aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con la programmazione di una politica aziendale specifica finalizzata alla prevenzione, riduzione e/o eliminazione del rischio stress lavoro-correlato rilevato.

 

Le fasi di questo processo di valutazione condotte con il supporto del nostro consulente si riconducono ad una raccolta di dati organizzativi e indicatori di rischio stress lavoro-correlato, e ad un colloquio con il datore di lavoro coinvolgendo anche l’RSPP ed il Medico Competente. Laddove nell’elaborazione finale si riscontri un rischio tollerabile, il processo di valutazione può ritenersi concluso.

Si consiglia in questo caso un monitoraggio annuale, con la ripetizione della somministrazione della checklist al datore di lavoro, o qualora vi siano dei mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

 

Se si rileva invece una situazione di rischio, si procederà con un successivo approfondimento. Tale procedure saranno concordate con il datore di lavoro in base alla situazione emersa durante le fasi di valutazione.

Per aziende con attività lavorative riconosciute a rischio di stress ed aziende con precedenti situazioni indicative di rischio la modalità per il processo di valutazione sarà più articolato e nel dettaglio:

 

  1. Raccolta dati organizzativi e indicatori di rischio stress lavoro-correlato
  2. Compilazione della cheklist orientativa con datore di lavoro, e momento di confronto con RSPP, RLS, Medico Competente, Responsabile del Personale, Responsabili di Divisione o Settore
  3. Informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori
  4. Valutazione attraverso questionari o focus group con elaborazione di un report finale
  5. Nel caso vengano rilevati condizioni di rischio stress lavoro-correlato si procederà con la pianificazione ed attuazione di eventuali interventi.
  6. Monitoraggio (con cadenza biennale/triennale) con la ripetizione della somministrazione del questionario ai lavoratori e l’analisi dei dati oggettivi e valutazione dell’efficacia dell’intervento

 

Figure coinvolte: datore di lavoro, RSPP, medico competente, responsabile del personale, responsabili settori o divisioni, tutti i lavoratori.

 

La valutazione dello stress lavoro-correlato è il punto di partenza per attivare un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo all’interno  dell’organizzazione aziendale. La condivisione e la discussione dei risultati ottenuti dal processo valutativo è la base per la progettazione di interventi di riduzione del disagio e promozione del benessere nei luoghi di lavoro.

Come abbiamo detto, la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato comporta l’adozione di misure collettive, individuali o di entrambi i tipi. Qualunque sia la forma scelta, gli interventi per la riduzione dei rischi devono dare priorità alla modificazione dei fattori di rischio stress alla fonte, focalizzandosi sull’organizzazione/azienda o sui gruppi/settori/reparti/mansioni al suo interno che si sono rivelati più problematici.

 

Solo a titolo riepilogativo ricordiamo.

 

Art. 17, comma 1 lettera a):

“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28.

Art. 28, lettera a):

“La valutazione … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute di lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, … nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi”

 

La corretta valutazione del rischio da stress lavoro - correlato e l’attuazione di interventi volti alla riduzione di tale rischio all’interno dell’azienda, favoriscono la prevenzione di possibili situazioni di mobbing, (condizione stressogena ampiamente nota e fenomeno molto diffuso nell’Europa occidentale con circa 40 milioni di lavoratori coinvolti per un costo annuale sul piano socio-sanitario pari a 20 milioni di euro), e dai conseguenti costi per l’impresa in termini di produttività, malattie professionali, contenziosi e denunce.

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