Consulenza Gestione Rifiuti
La gestione dei rifiuti è definita dal D. Lgs. 152/06 come un’attività di pubblico interesse, che deve essere svolta nel massimo rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente, con particolare attenzione alla specificità dei rifiuti pericolosi.
Obiettivo prioritario della legge è la prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, di prodotti a basso rischio inquinante e di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. A ciò si aggiunge l’impegno ad adottare misure volte al recupero dei rifiuti tramite il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo per ottenere materie prime secondarie o nuove fonti di energia.
Secondo il D. Lgs. 152/06 per una corretta attività di gestione dei rifiuti l’azienda deve provvedere a:
- Compilare il Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR) con le modalità previste dal D.M. n° 145 del 01.04. 1998, ogni qual volta vengono trasportati con mezzi aziendali i rifiuti destinati al deposito aziendale o alla discarica;
- Registrare le operazione di carico associate ai rifiuti generati sull’apposito Registro di Carico e scarico, con le modalità previste dal D.M n°148 del 01.04.1998, in caso di rifiuti destinati al deposito temporaneo;
- Predisporre presso la sede operativa un area destinata al Deposito temporaneo, raccogliendo i rifiuti speciali in appositi contenitori identificati con il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) di riferimento;
- Verificare periodicamente lo stato di riempimento dei contenitori predisposti assicurandosi che i quantitativi prodotti non siano mai superiori ai criteri volumetrici e temporali del deposito temporaneo;
- Se si decide di avvalersi di un fornitore per lo smaltimento dei rifiuti, assicurarsi che quest’ultimo sia qualificato per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e provvisto di autorizzazione allo smaltimento degli stessi;
- Iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio in caso di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
SANZIONI
La gestione dei Rifiuti in maniera non conforme al D. Lgs. 152/06 è punita con sanzioni penali e/o amministrative pecuniarie.Per chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione o provochi inquinamento, sono previsti infatti, a seconda della pericolosità dei rifiuti:
- ammende da 2.600 a 52.000 euro
- fino a sei anni di reclusione.
Dal 1° ottobre 2010 è in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti “SISTRI”, al quale le Aziende devono aderire: senza adesione non sarà più consentita l’attività di gestione dei rifiuti per le aziende obbligate ad iscriversi.
L’avvio di questo sistema sostituirà le tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico, formulario e Mud) attraverso dispositivi elettronici USB ed una black box (scatola nera) da installare sui mezzi di trasporto da parte di officine autorizzate dal Ministero dell’Ambiente.
Questo l’elenco dei soggetti che hanno l’obbligo di adesione:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Inoltre, dal 12 agosto 2010 possono aderire al sistema Sistri i soggetti con adesione facoltativa.
La proroga al 1° settembre l’entrata in vigore a pieno regime del SISTRI, il sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti. In realtà, a partire da settembre saranno previsti scaglioni mensili per l’entrata un vigore, a seconda della tipologia dell’impresa interessata.
- Entrata in vigore il primo settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento (circa 5mila) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3mila tonnellate (circa 10mila).
- Entrata in vigore il primo ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.
- Entrata in vigore il primo novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti.
- Entrata in vigore il primo dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3 mila tonnellate (circa 10 mila).
- Entrata in vigore non prima di giugno 2012 (con proroga alla data iniziale, prevista per il primo gennaio 2012) per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Riguardo al quadro sanzionatorio relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nel provvedimento, in particolare, viene chiarita meglio la portata temporale delle riduzioni delle sanzioni e della loro gradualità e progressività. Il regime attuale prevede, per un periodo di tempo limitato e corrispondente ad una fase di prima applicazione, misure ridotte per chi non si iscrive al Sistri o non paga il relativo contributo. Il termine dal quale iniziare a considerare tale tempistica, però, non era coordinato con le successive proroghe differenziate in base alle categorie di soggetti interessati (da ultimo il Dm 26 maggio 2011). È stato, pertanto, necessario introdurre una specifica disposizione che ha fissato tale periodo di tempo coordinandolo con i termini di piena operatività definitivi dal comma 2 articolo 12 dm 17 dicembre 2009.
Si chiarisce poi che, fino al momento della piena operatività del sistema Sistri, secondo le scadenze temporali previste, le imprese restano obbligate agli adempimenti di tipo cartaceo e alle relative sanzioni. Inoltre, per dare maggiore respiro alle imprese, una serie di condotte non fraudolente vengono punite in misura più lieve:
- o ridotte ad un decimo le sanzioni per violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria interessata;
- o ridotte ad un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese per i successivi quattro mesi.
Viene chiarita, inoltre, la disciplina relativa al registro di carico e scarico prevedendo l’esclusione da tale adempimento per:
- o gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericoli;
- o le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b) e cioè i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

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