Consulenza Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

Il Titolo I, Sezione V del D. Lgs. 81/08, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09.

L’Assunzione dell’Incarico del Medico Competente prevede le seguenti attività:

  • Effettuazione degli accertamenti sanitari.
  • Definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione.
  • Istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio.
  • Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati.
  • Controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza almeno annuale.
  • Collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori. e della integrità psico-fisica dei lavoratori
  • Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, previa autorizzazione del Datore di Lavoro.
  • Collaborazione con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso (art. 15).
  • Collaborazione con il datore di lavoro per l’attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
  • fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Collaborazione per l’organizzazione del Pronto Soccorso.
  • Comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Rappresentante dei Lavoratori.
  • Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione per l’elaborazione del Piano dei Rischi.
  • Partecipazione alla riunione periodica annuale della sicurezza (art. 35). In occasione della quale deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Gli accertamenti previsti sono:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
  •  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

L’originale della cartella sanitaria e di rischio redatta per ogni lavoratore deve essere conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni ed il Medico Competente, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, dovrà consegnare al medesimo copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità);

d) inidoneità permanente.

 In caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

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